Somma aggiuntiva (14°mensilità)
03/04/2017
L’Inps, con
messaggio n° 1336/17 ha recepito la novità introdotta dalla Legge di Bilancio
2017 in materia di somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità). Infatti, a
partire dal 2017 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio
2017 la somma aggiuntiva verrà erogata in misura diversa a seconda se il
titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale entro 1,5 volte
il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè
entro i 9.786,86 euro annui lordi) oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il
predetto trattamento minimo (cioè superiore a 9.786,86 euro lordi ed entro la
soglia di 13.049,14 euro lordi). Si deve tener presente che è prevista una
clausola di salvaguardia in favore di chi superi i limiti reddituali su
indicati, a favore dei quali l’importo della somma aggiuntiva spetta in misura
ridotta. E’ da porre in evidenza che l’importo della quattordicesima è
strettamente collegato agli anni di contribuzione che il pensionato ex
lavoratore dipendente può vantare, cioè se il pensionato vanta 15 anni di
anzianità contributiva incasserà un assegno pari a 437 euro; se ha maturato
contributi oltre i 15 anni e fino a 25 anni la somma versata sarà di 546 euro;
mentre che abbia maturato una contribuzione di oltre 25 anni l’importo erogato
sarà pari a 655 euro. Dobbiamo ricordare che per il pensionato che nella sua
vita lavorativa abbia svolto un’attività autonoma i requisiti contributivi per
raggiungere il diritto alla somma aggiuntiva sono più alti di 3 anni. Il
pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni
unitamente al rateo di pensione di luglio 2017, ma il termine potrà essere
posticipato al 31 dicembre 2017 qualora il requisito anagrafico (64 anni) venga
maturato dal 1° agosto 2017. Fermo restando l’erogazione d’ufficio della
prestazione, nel caso i pensionati interessati non ricevano l’importo della
14°mensilità con il rateo di luglio oppure con il rateo di dicembre, si ricorda
che è necessario presentare la domanda tramite il Patronato Inas-Cisl. l’Istituto
di Previdenza, erogherà il beneficio in via provvisoria sulla base dei redditi
presunti, riservandosi il diritto di effettuare tutti i controlli sugli stessi
non appena saranno disponibili i dati relativi all’anno 2016 riferiti all’anno
2017 nel caso in beneficio venga concesso per la prima volta.