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ROTTAMAZIONE QUATER

Cos'è e come presentare la domanda


Parte la nuova rottamazione prevista dall’ultima legge di bilancio 197/2022. Le domande possono essere presentate dal 21 gennaio 2022 sul sito dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione. La legge difatti stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.

La Definizione agevolata riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione, già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.  I carichi affidati dalle casse o dagli enti previdenziali solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede o ad adottare uno specifico provvedimento o a trasmetterlo all’ Agenzia delle entrate-Riscossione o a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, a “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione a alle somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).

Chi presenterà la domanda  dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio anche per quel che riguarda le multe per violazioni del Codice della strada. L’importo può essere pagato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023  oppure dilazionato in un massimo di 18 rate consecutive in 5 anni. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

È possibile presentare la domanda utilizzando il servizio messo a disposizione sul sito internet dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione in due modalità:

  • in area riservata: con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica: compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una “Comunicazione” di:

  1. accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  2. diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

I pagamenti possono essere effettuati attraverso il sito internet, l’App EquiClick, la domiciliazione sul conto corrente, con i moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat e Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.
In caso di omesso o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.