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Prestazioni assistenziali a invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità


Il Segretario Generale della Fnp Cisl IrpiniaSannio, Raffaele Tangredi, rende noto le indicazioni in ordine all'applicazione della sentenza della corte costituzionale n.152/2020. 

A partire dal 20 Luglio 2020, è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica alle prestazioni assistenziali, tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità, in favore di tutti i soggetti, invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità. In riferimento al requisito anagrafico, il beneficiario economico della maggiorazione è rivolto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni. Per ottenere l'incremento del trattamento pensionistico è essenziale rispettare determinati limiti reddituali che, per il 2020, sono pari a 8.469,63 euro annui, se il beneficiario non è coniugato; qualora il potenziale percettore risulti essere coniugato, sarà considerato anche il reddito cumulato con il coniuge, che non dovrà superare i 14.447,42 euro annui. Nella fattispecie in cui tutti e due i coniugi abbiano diritto alla maggiorazione, quest'ultima concorre al calcolo reddituale. Di conseguenza se il riconoscimento del beneficio a uno dei due comporti il superamento del limite reddituale in cumulo, la maggiorazione non sarà dovuta all'altro coniuge. Nell'eventualità, che il limite coniugale dei 14.447,42 euro non venga raggiunto, l'incremento da corrispondere a un coniuge potrà essere erogato per differenza. 

Per la valutazione del requisito reddituale verranno presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura assoggettati ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Viceversa, non rientrano nel computo del calcolo, il reddito della casa di abitazione; la pensione di guerra; l'indennità di accompagnamento; l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal c. 7 dell'art. 70 della L. 388/2000; i trattamenti di famiglia e l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 

Per quanto riguarda invece i titolari di trattamenti di inabilità, ai sensi della L. 222/1984 art. 2, al fine di ottenere l'incremento della pensione di inabilità al cd "milione" (516,46 euro mensili per tredici), il potenziale beneficiario, di età inferiore ai 60 anni, deve presentare apposita domanda. La maggiorazione viene riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 dell'articolo 38 della L. 448/2001. E' precisato che la decorrenza dell'incremento non può in qualsiasi modo essere anteriore al 1° agosto 2020. Tuttavia, per coloro i quali presentino la domanda di riconoscimento del beneficio entro il 9 ottobre 2020 ed espressamente lo richiedano, è riconosciuta la decorrenza al  1° agosto 2020 con i relativi arretrati. 

Pertanto in considerazione dei tempi stretti e per non far perdere il diritto agli arretrati ai diretti interessati potete rivolgervi:
alla sede della Fnp Cisl IrpiniaSannio, Via De Concilii, 58, 83100 Avellino per la presentazione della domanda, previo appuntamento al numero 0825/26396.

29 Settembre 2020

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