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Pensione

Rivalutazione automatica delle pensioni 

È previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:

- 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
- 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
- 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
- 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

Nuove condizioni per “Opzione Donna”. 

Per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia, ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: - 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Quota 103

Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:

- calcolo interamente contributivo dell’assegno;
- importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare - in tutto o in parte - periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

Modifiche all’APE Sociale

Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.