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ROTTAMAZIONE QUATER
Cos'è e come presentare la domanda
Parte la nuova
rottamazione prevista dall’ultima legge di bilancio 197/2022. Le domande
possono essere presentate dal 21 gennaio 2022 sul sito dell’ Agenzia delle
entrate-Riscossione. La legge difatti stabilisce che il debitore manifesta la
sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”),
presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con
le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle
entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
La
Definizione agevolata riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della
riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022
inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da
provvedimenti di rateizzazione o di sospensione, già oggetto di una precedente
“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente
versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse o dagli enti previdenziali solo
se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede o ad adottare uno specifico
provvedimento o a trasmetterlo all’ Agenzia delle entrate-Riscossione o a pubblicarlo
sul proprio sito internet.
Non
rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): i
carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo
il 30 giugno 2022; i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli
aiuti di Stato, a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti, a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti
e sentenze penali di condanna, a “risorse proprie tradizionali” dell’Unione
Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione a alle somme
affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione
a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).
Chi
presenterà la domanda dovrà pagare
unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di
rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di
notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di
interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio anche per quel
che riguarda le multe per violazioni del Codice della strada. L’importo può
essere pagato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate
consecutive in 5 anni. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata
nella domanda di adesione. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di
scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle
entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di
pagamento.
È possibile
presentare la domanda utilizzando il servizio messo a disposizione sul sito internet
dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione in due modalità:
- in area riservata: con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica: compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
- accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
In caso di omesso o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.