Previdenza

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Certificato di pensione 2024

Il modello OBIS/M è un certificato che viene rilasciato con cadenza annuale dall'INPS a tutti i pensionati e contiene oltre ai dati anagrafici del pensionato (ed eventuale tutore o rappresentante legale), anche la categoria e il numero di certificato di pensione e la sede INPS di competenza.
E' possibile scaricare il modello sul sito dell'Inps accedendo tramite l'identità digitale nel fascicolo previdenziale del cittadino.
 IL certificato non è disponibile per il trattamento pensionistico che non viene annualmente rivalutato ma che continua a essere corrisposto nella stessa misura per tutta la sua durata.

La quattordicesima per i pensionati

L'INPS comunica l'erogazione della quattordicesima per i pensionati con la mensilità di luglio.
Il pagamento avverrà in automatico per quei pensionati i cui dati reddituali utili per effettuare la lavorazione sono disponibili nelle banche dati dell'Istituto di previdenza.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma pensano di averne diritto, possono presentare la domanda di ricostituzione presso il sindacato dei pensionati della Cisl o direttamente online tramite il servizio dedicato.

Pensione di reversibilità

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, in favore dei superstiti anche i nipoti maggiorenni, rimasti orfani dei genitori, viventi a carico del defunto al momento del decesso, se sono inabili al lavoro. La liquidazione verrà predisposta ai nipoti aventi diritto che presenteranno la richiesta.
La circolare Inps n.19 del 1 febbraio 2022 aveva già reso noto l'estensione del diritto anche per il coniuge separato per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti.

Aliquote di rendimento e pensione anticipata

La legge di bilancio 2024 ha modificato le aliquote di rendimento e delle decorrenze per l'accesso alla pensione anticipata e alla pensione per i lavoratori precoci per gli iscritti alla:
Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);
Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS);
Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).

Modifiche all’APE Sociale

Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Le nuove regole dell'APE Sociale

La Legge di Bilancio 2024 ha fatto alcune modifiche alle regole dell'anticipo pensionistico, chiamato APE Sociale.
Il governo ha deciso di stanziare più risorse dal 2024 fino al 2028.
Queste regole sono spiegate in una circolare dell'INPS del 20 febbraio 2024, numero 35 (che si può consultare nel dettaglio sul sito INPS). In sostanza, queste modifiche rendono più facile per alcune persone ottenere un anticipo sulla pensione.

Proroga dell'APE Sociale fino al 31 dicembre 2024: Le persone che hanno almeno 63 anni e 5 mesi possono richiedere questo anticipo pensionistico fino alla fine del 2024. Anche coloro che potevano già richiederlo in passato ma non lo hanno fatto, possono farlo ora. Lo stesso vale per chi aveva perso il diritto all'anticipo ma lo richiede di nuovo nel 2024.
Regole sul reddito da lavoro: Se ottieni l'accesso all'APE Sociale nel 2024 e inizi a lavorare dipendente o autonomamente, o fai lavori occasionali che ti danno più di 5.000 euro all'anno, perdi il diritto all'anticipo pensionistico. Questa regola non si applica a chi aveva già ottenuto il diritto in passato.
Termini per la richiesta: I soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024. Le domande presentate entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie,

Nuove condizioni per “Opzione Donna”. 

Per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Quota 103

Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:

 Calcolo interamente contributivo dell’assegno;
 Importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
 Finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
 Termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Rivalutazione automatica delle pensioni 

È previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:  

100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia, ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: - 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare - in tutto o in parte - periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

 

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